Attività
Clausole valutative: L.R. 19 Marzo 2014, n. 4 - Lazio
Art. 10 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale riferisce, annualmente, al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge ed in particolare:
a) alle principali attività di sensibilizzazione, educazione e prevenzione attuate sul territorio regionale, indicando gli enti e le associazioni che si sono adoperate in tal senso e le relative risorse assegnate;
b) all’andamento del fenomeno della violenza di genere indicando le capacità dei servizi delle reti locali di accogliere in modo adeguato le donne vittime e di rispondere alle loro necessità di sostegno e autonomia.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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