Attività

Clausole valutative: L. R. 7 aprile 2014, n. 10 - Puglia

Nuova disciplina per l’assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Art. 45 - Clausola valutativa

1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale oppure alla competente Commissione consiliare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul suo stato di attuazione e sugli effetti prodotti. La relazione in particolare contiene dati e informazioni in merito a:
a) numero degli alloggi assegnati;
b) numero dei pareri rilasciati distintamente avverso:
1) graduatorie;
2) annullamenti;
3) decadenze;
4) mobilità;
c) riduzione dei tempi di adozione delle graduatorie comunali.