Attività
Clausole valutative: L. R. 7 aprile 2014, n. 10 - Puglia
Art. 45 - Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale oppure alla competente Commissione consiliare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sul suo stato di attuazione e sugli effetti prodotti. La relazione in particolare contiene dati e informazioni in merito a:
a) numero degli alloggi assegnati;
b) numero dei pareri rilasciati distintamente avverso:
1) graduatorie;
2) annullamenti;
3) decadenze;
4) mobilità;
c) riduzione dei tempi di adozione delle graduatorie comunali.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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