Attività

Clausole valutative: L.R. 17 aprile 2014, n. 8 - Umbria

Disposizioni per la sicurezza stradale

Art. 11 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa delle modalità d'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel realizzare azioni, interventi e misure volti al miglioramento della sicurezza stradale e alla riduzione delle vittime di incidenti stradali.
2. La Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo all'entrata in vigore della legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:
a) sulle misure, gli interventi individuati e realizzati con il Piano regionale sulla sicurezza e i relativi programmi annuali in relazione a quanto previsto dall' articolo 3 ;
b) sulle azioni e le procedure predisposte per la realizzazione di forme di raccordo e di collaborazione intersettoriale e interistituzionale;
c) sui contenuti e le risultanze del rapporto predisposto dal CRUMS;
d) sulle modalità di realizzazione della formazione rivolta alla mobilità sicura e sostenibile della popolazione in età scolare e prescolare indicando i risultati ottenuti con l'attuazione del Programma triennale di cui al comma 2 dell'articolo 7 ;
e) sull'utilizzo di tutte le risorse inserite nel Fondo per l'assistenza alle vittime di incidenti stradali.