Attività

Clausole valutative: L.R. 2 aprile 2014, n. 3 - Umbria

Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14

Art. 19 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione della presente legge in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo.

2. La Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:
a) su una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell' articolo 3 ;
b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
c) sull'attività del Comitato di coordinamento e sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego e piano aziendale secondo le modalità stabilite dal bando;
d) sulle prestazioni di garanzia fornite da Gepafin S.p.A. per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di beni;
e) sulla promozione di misure all'interno del Programma di Sviluppo Rurale a sostegno di attività dei soggetti assegnatari dei beni;
f) sulle modalità di realizzazione, sul funzionamento e diffusione sul territorio regionale degli orti sociali urbani individuati dai Comuni sui terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane, indicando la tipologia di destinazione dei prodotti coltivati.