Attività
Clausole valutative: L.R. 2 aprile 2014, n. 3 - Umbria
Art. 19 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto all'Assemblea legislativa sulle modalità di attuazione della presente legge in relazione all'utilizzo di terre incolte, allo sviluppo, imprenditorialità e crescita occupazionale nel settore agricolo.
2. La Giunta regionale entro il 30 giugno dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni anno presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga informazioni e dati:
a) su una stima della consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio agricolo-forestale inserito nel Banco della Terra secondo le tipologie indicate nell' articolo 3 ;
b) sulle assegnazioni dei beni compresi negli elenchi del Banco della Terra in riferimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8 e con indicazione della tipologia di premialità attivata ai sensi del comma 4 dello stesso articolo;
c) sull'attività del Comitato di coordinamento e sulla relazione che gli assegnatari devono compilare ogni anno sulle attività svolte e sulla realizzazione del progetto d'impiego e piano aziendale secondo le modalità stabilite dal bando;
d) sulle prestazioni di garanzia fornite da Gepafin S.p.A. per agevolare l'accesso al credito dei soggetti assegnatari di beni;
e) sulla promozione di misure all'interno del Programma di Sviluppo Rurale a sostegno di attività dei soggetti assegnatari dei beni;
f) sulle modalità di realizzazione, sul funzionamento e diffusione sul territorio regionale degli orti sociali urbani individuati dai Comuni sui terreni comunali ricadenti nelle aree urbane e periurbane, indicando la tipologia di destinazione dei prodotti coltivati.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno