Attività
Clausole valutative: L.R. 23 aprile 2014, n. 6 - Lazio
Iniziative per la prevenzione degli infortuni a tutela della salute e della sicurezza domestica
Art. 7
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta. La relazione deve contenere informazioni relativamente a:
a) le specifiche azioni condotte in attuazione di quanto disposto all’articolo 3 della presente legge;
b) le risorse finanziarie a tal fine utilizzate;
c) la valutazione dei risultati e dell’efficacia delle azioni di cui alla lettera a);
d) le criticità emerse nell’attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale;
e) le proposte dirette ad ottimizzare l’azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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