Attività

Clausole valutative: L.R. 29 aprile 2014, n. 10 - Sicilia

Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto

Art. 15. Clausola valutativa

1. L’Ufficio amianto del Dipartimento regionale della protezione civile acquisite tutte le informazioni necessarie dagli Assessorati regionali per la salute, per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, per il territorio e l’ambiente, per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, e dai comuni, trasmette ogni due anni, entro il 30 aprile, una relazione pubblica alle competenti Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana con la quale chiarisce i costi sostenuti ed i risultati ottenuti in attuazione della presente legge per ciò che concerne la prevenzione e tutela della salute, la bonifica, smaltimento e trattamento dell’amianto proveniente dai siti, impianti, edifici e mezzi, pubblici e privati, il sostegno alla ricerca medica e scientifica ed ai programmi di informazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate nonché le criticità emerse in attuazione della presente legge.

2. Tutti i destinatari o beneficiari pubblici o privati degli interventi di cui alla presente legge, sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie e ricognitive finalizzate alla relazione di cui al comma precedente.