Attività
Clausole valutative: L.R. 29 aprile 2014, n. 9 - Umbria
Art. 18 (Clausola valutativa)
1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di sviluppo della società dell'informazione e di implementazione nel sistema pubblico dell'amministrazione digitale.
2. A tal fine, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione che contenga i seguenti elementi:
a) risultati raggiunti a seguito dello sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale anche in relazione alla promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese, del miglioramento dei servizi resi ai cittadini e della semplificazione della pubblica amministrazione;
b) iniziative e interventi programmati e realizzati con il PORT;
c) attività svolte per il per il raggiungimento degli obiettivi previsti per il riordino della filiera ICT regionale;
d) modalità di organizzazione della CRAS per l'attivazione delle procedure relative agli acquisti, come centrale regionale, e risultati raggiunti sulla base delle finalità previste all' articolo 9, comma 3 ;
e) eventuali criticità di ordine temporale e operativo riscontrate nell'attuazione della presente legge.
3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2 .
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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