Attività

Clausole valutative: L.R. 23 maggio 2014, n. 27 - Toscana

Disciplina dell’esercizio dell e funzioni in mat e ria di demani o collettivo civico e diritti di uso civico

Art. 34 - Clausola valutativa

1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 31, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono evidenziati, in particolare:
a) lo stato di completamento delle disposizioni di prima applicazione di cui all’articolo 32 e le eventuali criticità riscontrate;
b) lo stato di realizzazione della banca dati degli usi civici di cui all’articolo 28;
c) le informazioni relative alle iniziative di aggiornamento in materia di usi civici rivolte ai comuni e alle unioni di comuni, realizzate e programmate dalla Regione ai sensi dell’articolo 33;
d) le richieste di mutamento di destinazione e di alienazione del demanio collettivo civico pervenute e quelle autorizzate.
2. Successivamente la relazione riporta, con cadenza annuale, le sole informazioni di cui al comma 1, lettera d).