Attività
Clausole valutative: L.R. 23 maggio 2014, n. 27 - Toscana
Art. 34 - Clausola valutativa
1. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 31, la Giunta regionale invia al Consiglio regionale una relazione in cui sono evidenziati, in particolare:
a) lo stato di completamento delle disposizioni di prima applicazione di cui all’articolo 32 e le eventuali criticità riscontrate;
b) lo stato di realizzazione della banca dati degli usi civici di cui all’articolo 28;
c) le informazioni relative alle iniziative di aggiornamento in materia di usi civici rivolte ai comuni e alle unioni di comuni, realizzate e programmate dalla Regione ai sensi dell’articolo 33;
d) le richieste di mutamento di destinazione e di alienazione del demanio collettivo civico pervenute e quelle autorizzate.
2. Successivamente la relazione riporta, con cadenza annuale, le sole informazioni di cui al comma 1, lettera d).
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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