Attività

Clausole valutative: L.R. 24 giugno 2014, n. 18 - Lombardia

Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori

Art. 8 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta una relazione annuale informativa al Consiglio regionale, sull'attuazione della legge, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui all'articolo 2 e sui risultati ottenuti. La relazione deve, tra l'altro, tener conto:
a) della diffusione territoriale e della numerosità dei destinatari;
b) della tipologia e dell'entità di tutti gli interventi realizzati;
c) delle modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
d) delle unità d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
e) del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente
legge. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne
concludono l'esame.