Attività
Clausole valutative: L. R. 23 luglio 2014, n. 19 - Emilia-Romagna
Norme per la promozione e il sostegno dell'economia solidale
Art. 9 - Clausola valutativa
1. L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dall'Osservatorio di cui all'articolo 8, comma 1, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:
a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'Economia Solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;
b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;
c) lo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i risultati raggiunti nel promuovere l'Economia Solidale e le eventuali criticità riscontrate.
2. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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