Attività

Clausole valutative: L. R. 23 luglio 2014, n. 20 - Emilia-Romagna

Norme in materia di cinema e audiovisivo

Art. 13 - Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, e contestualmente alla presentazione all'Assemblea legislativa del programma di cui all'articolo 12, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) quali interventi sono stati attuati per la promozione, la qualificazione e lo sviluppo nel settore delle attività cinematografiche e audiovisive con particolare riguardo:
1) agli interventi per la promozione e lo sviluppo delle attività legate alla produzione cinematografica e audiovisiva;
2) agli interventi per la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e per la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;
3) agli interventi di promozione e sviluppo di nuove competenze anche in relazione alla valorizzazione del territorio;
b) l'ammontare delle risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie degli interventi previsti dalla legge, con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati derivati;
c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.

2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.