Attività

Clausole valutative: L. R. 7 luglio 2014, n. 16 - Marche

Disposizioni per l’attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità

Art. 17 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta, a cadenza biennale, all’Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) l’evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alla criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni;
b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
c) l’ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge nonché le modalità di selezione dei soggetti coinvolti.