Attività

Clausole valutative: L.R. 11 luglio 2014, n. 16 - Basilicata

Disposizioni in materia di utilizzo di farmaci cannabinoidi nell’ambito del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.)”.

Articolo 8 - Clausola valutativa

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo stato di
attuazione della presente legge, nella quale sono contenute in particolare informazioni relative a:
a) numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza;
b) eventuali variazioni determinate dall’applicazione della legge sulla spesa farmaceutica delle aziende del servizio
sanitario regionale;
c) eventuali criticità emerse nell’applicazione della legge, da individuare in particolare nelle disomogeneità riscontrate nel
territorio regionale e nelle problematiche inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci cannabinoidi.