Attività
Clausole valutative: L.R. 11 luglio 2014, n. 16 - Basilicata
Articolo 8 - Clausola valutativa
1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Giunta regionale presenta una relazione al Consiglio regionale sullo stato di
attuazione della presente legge, nella quale sono contenute in particolare informazioni relative a:
a) numero di pazienti trattati con farmaci cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza;
b) eventuali variazioni determinate dall’applicazione della legge sulla spesa farmaceutica delle aziende del servizio
sanitario regionale;
c) eventuali criticità emerse nell’applicazione della legge, da individuare in particolare nelle disomogeneità riscontrate nel
territorio regionale e nelle problematiche inerenti l’acquisizione e l’erogazione dei farmaci cannabinoidi.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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