Attività

Clausole valutative: L.R. 1 agosto 2014, n. 34 - Puglia

Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali

Art. 21 Clausola valutativa

1. Annualmente, dopo il primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) il quadro dei finanziamenti erogati in base alle richieste pervenute, suddivisi per tipologia della forma associativa;
b) il numero delle costituzioni associative successive alla data di entrata in vigore della presente legge, con descrizione delle forme prescelte;
c) la descrizione dei progetti richiesti e presentati per lo sviluppo e l’ottimizzazione delle gestioni associate;
d) le variazioni delle forme associative intervenute successivamente all’erogazione dei contributi;
e) il numero dei corsi di formazione organizzati sia autonomamente, sia in collaborazione con le autonomie locali e i loro organismi di rappresentanza.