Attività
Clausole valutative: L.R. 8 agosto 2014, n. 20 - Campania - MODIFICATA dalla L.R. 6 marzo 2015, n. 6
Art.10 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della legge.
2. La relazione contiene le risposte documentate in ordine ai nuovi distretti istituiti in applicazione della presente legge ed alla loro forma societaria o associativa, alla natura delle risorse allocate ed ai benefici ottenuti dall’azione di intervento della programmazione regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno