Attività
Clausole valutative: L. R. 6 ottobre 2014, n. 13 - Piemonte
Art. 3 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comunica alla commissione consiliare competente l'avvenuta istituzione di tutti gli organismi previsti dall'accordo allegato.
2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente un quadro relativo all'attività svolta dall'Istituto per il settore pubblico e per quello privato e relativo alle condizioni della salute animale nel territorio regionale, con una ricognizione riferita ad un periodo di cinque anni.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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