Attività
Clausole valutative: L. R. 14 novembre 2014, n. 22 - Friuli Venezia Giulia - MODIFICATA da L.R. 18/2020
Art. 13
Clausola valutativa (testo vigente)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi di contrasto alla solitudine e sostegno dell'invecchiamento attivo.
2. La Giunta regionale avvalendosi della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali predispone un piano generale di monitoraggio da inviare per le rispettive competenze alle Direzioni centrali coinvolte.
3. La Giunta regionale, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni e in particolare della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:
a) lo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
4. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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