Attività

Clausole valutative: L. R. 14 novembre 2014, n. 22 - Friuli Venezia Giulia - MODIFICATA da L.R. 18/2020

Promozione dell’invecchiamento attivo e modifiche all’articolo 9 della legge regionale 15/2014 (in materia di protezione sociale)

Art. 13
Clausola valutativa (testo vigente)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti in termini di azioni e interventi di contrasto alla solitudine e sostegno dell'invecchiamento attivo.
2. La Giunta regionale avvalendosi della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali predispone un piano generale di monitoraggio da inviare per le rispettive competenze alle Direzioni centrali coinvolte.
3. La Giunta regionale, sulla base dei monitoraggi delle singole Direzioni e in particolare della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute e politiche sociali, predispone, con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, una relazione informativa per il Consiglio regionale. La relazione, in particolare, documenta:
a) lo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
4. La relazione prevista al comma 3 è resa pubblica, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.