Attività

Clausole valutative: L. R. 26 novembre 2014, n. 30 - Lombardia

Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda

Art. 31 sexies (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio sull’attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti nel contrastare l’abbandono dei terreni agricoli e forestali e favorirne il recupero produttivo. A tal fine, entro un anno dalla entrata in vigore della legge regionale recante «Integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Istituzione della Banca della Terra Lombarda», la Giunta trasmette al Consiglio una relazione che documenta e descrive:
a) lo stato di avanzamento delle azioni previste per l’istituzione, la promozione e la gestione della Banca della Terra, con particolare riguardo all’andamento del censimento dei terreni e alla promozione del loro utilizzo;
b) le dimensioni, le caratteristiche e la distribuzione territoriale che hanno avuto la domanda e l’offerta di terreni censiti nella Banca della Terra;
c) le eventuali criticità che sono state riscontrate nel corso dell’attuazione.
2. Successivamente, la Giunta trasmette al Consiglio una relazione biennale che, oltre alle informazioni di cui al comma 1, documenta e descrive i principali risultati conseguiti, in particolare in termini di sviluppo della produttività dei terreni prima abbandonati o incolti e di creazione di occasioni imprenditoriali e occupazionali, con particolare riguardo a giovani e donne.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.