Attività
Clausole valutative: L. R. 12 dicembre 2014, n. 26 - Friuli Venezia Giulia
Art. 52 (Clausola valutativa)
1. Ogni due anni, a partire dal terzo anno dalla costituzione della Centrale unica di committenza regionale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti, riferendo in particolare in che misura la costituzione di una Centrale unica di committenza regionale ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni del territorio, e quale sia l'efficacia degli interventi previsti nella legge, come verificata con esperti e operatori del settore.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno