Attività
Clausole valutative: L.R. 29 Dicembre 2014, n. 13 - Lazio
Art. 6 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui relativi risultati ottenuti nel favorire
la mobilità alle persone con disabilità motoria. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale nella
quale fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) il numero e la natura degli interventi di modifica degli automezzi;
b) l’analisi e il rendiconto delle risorse impegnate, con particolare attenzione ai singoli importi finanziati;
c) le considerazioni sull’impatto e sull’efficacia della legge;
d) le criticità emerse nell’attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale;
e) le proposte dirette ad ottimizzare l’azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.
2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne
concludono l’esame.
3. I soggetti beneficiari del contributo forniscono le informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma
1, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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