Attività

Clausole valutative: L.R. 29 Dicembre 2014, n. 13 - Lazio

Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione

Art. 6 (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui relativi risultati ottenuti nel favorire
la mobilità alle persone con disabilità motoria. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale nella
quale fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) il numero e la natura degli interventi di modifica degli automezzi;
b) l’analisi e il rendiconto delle risorse impegnate, con particolare attenzione ai singoli importi finanziati;
c) le considerazioni sull’impatto e sull’efficacia della legge;
d) le criticità emerse nell’attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale;
e) le proposte dirette ad ottimizzare l’azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.
2. La relazione prevista al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne
concludono l’esame.
3. I soggetti beneficiari del contributo forniscono le informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma
1, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.