Attività

Clausole valutative: L.R. 21 gennaio 2015, n. 2 - Umbria

Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 11 (Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione delle vocazioni territoriali, di sviluppo e integrazione dell'identità regionale con il riconoscimento delle sagre e feste popolari.
2. A tal fine, entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) indicazione delle sagre inserite nel calendario e la percentuale dei prodotti somministrati in ciascuna sagra indicando rispettivamente la tipologia prevista all' articolo 2, comma 3 , lettere a) e b);
b) indicazione delle feste popolari inserite nel calendario, la percentuale dei prodotti somministrati e indicati nel menù in relazione al riferimento di filiera corta, chilometro zero e di qualità;
c) indicazione delle sagre a cui è riconosciuto il premio "Sagra eccellente dell'Umbria" con la specificazione dei criteri e delle modalità che hanno determinato l'assegnazione del premio;
d) i controlli effettuati, la tipologia delle violazioni riscontrate e l'entità delle sanzioni irrogate dal comune competente.
3. Tutti i soggetti interessati alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al comma 2 .