Attività

Clausole valutative: L. R. 12 gennaio 2015, n. 3 - Sardegna

Interventi urgenti a favore delle emittenti televisive locali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22

Art. 5
Clausola valutativa

1. Dopo l'articolo 27 della legge regionale n. 22 del 1998 è aggiunto il seguente:
"Art. 27 bis (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione degli interventi previsti dal presente capo e sui risultati da essa ottenuti a sostegno delle emittenti televisive locali. A tal fine, con cadenza annuale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione con il seguente contenuto:
a) indicazione delle somme stanziate;
b) elenco delle domande presentate e dei finanziamenti concessi;
c) ordine di priorità seguito nel finanziamento degli interventi e i criteri di ripartizione delle risorse;
d) modalità di svolgimento dei controlli e dei relativi esiti;
e) principali risultati conseguiti e criticità emerse in sede di attuazione degli interventi previsti dal presente capo."