Attività
Clausole valutative: L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 - Friuli Venezia Giulia - MODIFICATA da L.R. 28/2018
RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali
Art. 99
Clausola valutativa (testo vigente)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle misure introdotte per le finalità previste dall'articolo 1. A tal fine la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio degli interventi e dell'analisi del contesto economico e occupazionale, presenta:
a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse;
b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:
1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;
3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;
4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.
2. Le relazioni previste al comma 1 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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