Attività

Clausole valutative: L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 - Friuli Venezia Giulia - MODIFICATA da L.R. 28/2018

RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali

Art. 99
Clausola valutativa (testo vigente)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle misure introdotte per le finalità previste dall'articolo 1. A tal fine la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio degli interventi e dell'analisi del contesto economico e occupazionale, presenta:
a) per il primo biennio di applicazione, una relazione annuale che informa sullo stato degli adempimenti attuativi, sull'andamento degli impieghi finanziari e sul tiraggio degli interventi contributivi, dando conto del primo impatto delle politiche messe in campo ed evidenziando le eventuali criticità emerse;
b) una relazione triennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio di riferimento, che illustra lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge e, in particolare:
1) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione;
2) il numero di domande presentate, di quelle accolte, l'ammontare degli incentivi concessi, l'ammontare degli incentivi erogati in relazione ai diversi interventi previsti;
3) le tempistiche dei procedimenti contributivi;
4) i livelli occupazionali delle imprese insediate nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza dei consorzi.
2. Le relazioni previste al comma 1 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.