Attività

Clausole valutative: L.R. 09 Febbraio 2015, n. 1 - Lazio

Disposizioni sulla partecipazione alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e sulle attività di rilievo internazionale della Regione Lazio

Art. 21 (Clausola valutativa)

1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull’applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.