Attività
Clausole valutative: L.R. 09 Febbraio 2015, n. 1 - Lazio
Art. 21 (Clausola valutativa)
1. Trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con successiva periodicità biennale, la Giunta regionale e la commissione consiliare permanente competente in materia di affari europei ed internazionali, con riferimento alle parti di rispettiva competenza, presentano al Consiglio regionale una relazione sull’applicazione della legge e delle procedure da essa previste, anche al fine di evidenziare le eventuali criticità emerse.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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