Attività

Clausole valutative: L.R. 23 febbraio 2015 , n. 2 - Piemonte

Nuove disposizioni in materia di agriturismo

Art. 19. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione delle attività di agriturismo, di incremento dei livelli occupazionali e di diffusione dell'ospitalità rurale familiare, nonché della semplificazione delle procedure.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) in che misura la semplificazione delle procedure ha favorito il consolidamento e l'incremento delle attività di agriturismo sul territorio regionale con particolare riferimento all'aumento dei posti letto disponibili;
b) l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione delle misure previste dalla legge;
c) il contributo dato allo sviluppo dell'attività agrituristica dalla diffusione del modello di ospitalità rurale familiare previsto dall'articolo 6;
d) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema agrituristico.
3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti.