Attività
Clausole valutative: L.R. 31 marzo 2015, n. 41 - Toscana
Art. 30 - Inserimento dell’articolo 40 ter nella l.r. 96/1996
1. Dopo l’articolo 40 bis è inserito il seguente:
“ Art. 40 ter - Clausola valutativa
1. Al fine di verificare l’attuazione delle disposizioni di prima applicazione, la Giunta regionale, a conclusione del periodo transitorio, e comunque entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente articolo, invia alla commissione consiliare competente per materia, una relazione in cui sono evidenziati in particolare:
a) lo stato di completamento da parte dei comuni della ricognizione di cui all’articolo 40 bis, comma 1;
b) il numero dei soggetti che hanno beneficiato delle disposizioni di cui all’articolo 40 bis, comma 3, e la loro distribuzione territoriale;
c) il numero di comuni che hanno adottato il regolamento di cui all’articolo 3, comma 1;
d) le eventuali criticità emerse in sede di prima attuazione.
2. Entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente articolo, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione con particolare riferimento alle scelte operative effettuate dai comuni, le eventuali criticità ed i principali risultati ottenuti delle gestioni con particolare riferimento a quanto previsto all’articolo 23, commi 3 e 4. ”.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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