Attività
Clausole valutative: L. R. 6 marzo 2015, N. 6 - Campania
Art.7 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.
2. La Giunta regionale, trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulla sua efficacia. La relazione deve contenere i dati e le informazioni in ordine a:
a) le iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni locali agricole, zootecniche, della raccolta di prodotti spontanei e della pesca;
b) il numero, l’incremento e la copertura territoriale dei GAS;
c) la quantità delle domande presentate dai GAS ed il totale dei contributi economici erogati;
d) i risultati raggiunti e le eventuali criticità nella fase di attuazione della presente legge.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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