Attività
Clausole valutative: L.R. 1 aprile 2015, n. 6 - Lombardia
Art. 40 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere la sicurezza urbana. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse impiegate, i soggetti coinvolti
nell’attuazione e i beneficiari raggiunti;
b) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio
regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, segnala all’assessore competente.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
Archivio
- Anno