Attività

Clausole valutative: L.R. 1 aprile 2015, n. 6 - Lombardia

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

Art. 40 (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere la sicurezza urbana. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse impiegate, i soggetti coinvolti
nell’attuazione e i beneficiari raggiunti;
b) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio
regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, segnala all’assessore competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.