Attività

Clausole valutative: L. R. 16 luglio 2015, n. 11 - Emilia-Romagna

Norme per l'inclusione sociale di Rome Sinti

Art. 7 Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge, valutandone i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge, che fornisce informazioni sulle attività svolte, i soggetti coinvolti, gli effetti conseguiti, anche ai fini dell'aggiornamento della Strategia regionale.
2. Nel rispetto del principio di leale collaborazione, per la valutazione della presente legge le amministrazioni competenti si raccordano con la Regione, che si avvale altresì del contributo del Tavolo tecnico regionale di cui al comma 5 dell'articolo 2 della presente legge.