Attività
Clausole valutative: L. R. 30 luglio 2015, n.13 - Emilia-Romagna
Art. 74 - Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa, anche in attuazione della lettera d), comma 2, articolo 1 della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. lstituzione della sessione di semplifìcazione) esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i
risultati ottenuti, a tal fine con cadenza, almeno triennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull'attuazione della legge che fornisca, per i diversi obiettivi, settori ed enti ed in generale per tutti i soggetti interessati dal processo di riordino, informazioni in merito a:
a) grado di attuazione dei processi di trasferimento e ricollocazione previsti dalla legge;
b) numero e caratteristiche, anche qualitative, delle normative di settore conseguenti all'entrata in vigore della legge;
c) costituzione e principali attività svolte dai tavoli interistituzionali e dei centri di competenza e di missione previsti nel Capo II del Titolo l;
d) principali criticità emerse nell'attuazione della legge.
2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, presenta annualmente una relazione amministrativa intermedia sull'attuazione della legge.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale attuano un'opera di raccordo per consentire le migliori condizioni dirette all'esercizio della funzione valutativa di cui al comma 1.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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