Attività
Clausole valutative: L. R. 11 agosto 2015, n.23 - Lombardia
Art. 27 sexies (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, valutano i risultati e l’efficacia delle politiche socio-sanitarie disciplinate dalla presente legge.
2. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell’attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere la salute e il benessere dei cittadini lombardi. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse impiegate, i soggetti coinvolti nell’attuazione e i beneficiari raggiunti;
b) le azioni di sistema, di regolazione, di programmazione e di controllo realizzate e i relativi esiti;
c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
d) i risultati e gli effetti delle politiche promosse, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, segnala all’Assessore regionale alla salute e politiche sociali (Welfare).
3. Il Consiglio regionale può destinare apposite risorse allo svolgimento delle analisi necessarie a rispondere ai quesiti di cui ai commi 1 e 2.
4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto unitamente alla
relazione che ne è stata oggetto.”;
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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