Attività

Clausole valutative: L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - Provincia Autonoma di Trento

Legge provinciale per il governo del territorio

Art. 133
Informazioni sull'attuazione della legge
1. La Giunta provinciale informa il Consiglio provinciale sull'attuazione di questa legge e i risultati ottenuti in termini di risparmio di consumo del suolo, riqualificazione dell'esistente e di valorizzazione del paesaggio. A tal fine, ogni tre anni, la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione che, in particolare, contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali iniziative sono state attuate e con quali risultati in ordine all'individuazione dei beni ambientali e la loro inclusione negli elenchi previsti dall'articolo 65;
b) quali sono le tipologie di interventi che hanno usufruito dei finanziamenti previsti dal fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all'articolo 72;
c) in che misura i finanziamenti previsti dall'articolo 72 hanno determinato la valorizzazione degli insediamenti storici nonché il recupero, la conservazione e la tutela del paesaggio;
d) quali risultati sono stati ottenuti e quali criticità sono state riscontrate nell'attuazione delle misure per la riqualificazione urbana ed edilizia, con particolare riferimento alle attività previste dagli articoli 109, 110 e 111.
2. La competente commissione permanente del Consiglio provinciale, tenendo conto delle criticità emerse, può chiedere alla Giunta provinciale approfondimenti o specificazioni, in base ai dati e alle informazioni già a disposizione della Provincia; inoltre può concordare con la Giunta la revisione dei quesiti del comma 1 per le relazioni successive, la cadenza temporale della loro presentazione oppure il rinvio della presentazione.
3. La relazione prevista dal comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio provinciale che ne concludono l'esame.