Attività

Clausole valutative: L. R. 24 settembre 2015, n. 26 - Lombardia

Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0

Art. 11 (Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti dalle azioni realizzate per
favorire la diffusione della manifattura innovativa e del valore artigiano sul territorio regionale. A tal fine la Giunta
regionale presenta al Consiglio entro il 31 marzo di ogni anno una relazione che descrive e documenta gli interventi
progressivamente attivati, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell'attuazione, il grado di
partecipazione alle misure offerte, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche, le eventuali criticità incontrate e le
modalità con cui vi si è fatto fronte.

2. A partire dal secondo anno, la relazione di cui al comma 1 includerà i risultati progressivamente ottenuti dagli interventi attuati per le imprese di manifattura innovativa e del lavoro artigiano, anche con riguardo a:
a) creazione di nuove imprese e innovazione di processo e di prodotto;
b) diffusione di strumenti e tecnologie di manifattura digitale e di nuovi spazi di lavoro, laboratori, officine, anche aperti al pubblico;
c) disponibilità di competenze professionali adeguate;
d) crescita e internazionalizzazione conseguita dalle imprese che hanno partecipato ai programmi straordinari previsti dall'articolo 10.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui ai commi 1 e 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.