Attività

Clausole valutative: L. R. 1 ottobre 2015 , n. 27 - Lombardia

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

Art. 85 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per favorire lo sviluppo e l'innovazione del turismo e dell'attrattività territoriale della Lombardia. A questo scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e documenta:
a) gli interventi realizzati, gli strumenti e le modalità applicative utilizzate, i tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le azioni di programmazione, di regolazione e di controllo realizzate e i relativi esiti;
c) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
d) gli esiti delle analisi e delle valutazioni condotte dall'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 14.

2. Con cadenza biennale, la relazione di cui al comma 1 comprende anche una sezione che documenta e descrive i risultati conseguiti in uno o più dei seguenti ambiti:
a) lo sviluppo dell'imprenditorialità e delle professioni turistiche;
b) l'efficientamento dell'accoglienza turistica;
c) l'innovazione e la promozione dell'offerta turistica;
d) la valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività;
e) l'accessibilità e la sostenibilità del turismo.

3. Il Comitato paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, segnala all'assessore con delega al turismo i quesiti e le priorità dell'informativa prevista al comma 2.

4. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.