Attività

Clausole valutative: L.R. 5 ottobre 2015, N.30 - Lombardia

Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro

Art. 33
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l’attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel promuovere lo sviluppo occupazionale sul territorio lombardo. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle attività di monitoraggio svolte dall’Osservatorio regionale del mercato del lavoro, entro il 31 marzo di ciascun anno presenta al Consiglio
regionale una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti nell’attuazione, il grado di partecipazione alle misure attivate, i beneficiari raggiunti e le loro caratteristiche;
b) le eventuali criticità verificatesi, le soluzioni messe in atto per farvi fronte, le possibili conseguenze sugli obiettivi previsti;
c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, tenuto conto delle eventuali proposte pervenute dalla competente commissione consiliare, segnala con cadenza biennale all’Assessore competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l’esame svolto unitamente alla
relazione che ne è stata oggetto.