Attività

Clausole valutative: L.R. 3 novembre 2015, n. 14 - Lazio

Interventi regionali in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento o dall'usura

Art. 19
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, sottopone al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) la valutazione dei risultati e dell’efficacia delle azioni regionali condotte in attuazione della presente legge;
b) le risorse finanziarie previste e utilizzate;
c) l’elenco degli enti destinatari del fondo e gli importi dei singoli interventi realizzati;
d) gli strumenti d’intervento e le procedure adottate;
e) il numero e la tipologia dei beneficiari;
f) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati.
2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa alla commissione consiliare competente.