Attività
Clausole valutative: L. R. 12 gennaio 2016, n. 4 - Abruzzo
Art. 6
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base dei dati raccolti e delle elaborazioni predisposte dall'Osservatorio Sociale Regionale, presenta annualmente al Consiglio una relazione dalla quale emergano lo stato di attuazione della legge e i risultati degli interventi per il contrasto allo spreco alimentare. A tal fine, con riferimento alle attività e agli interventi previsti dall'articolo 4, la relazione dovrà contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali attività di recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e di formazione (ex art. 4, comma 1, lett. a) e b)) sono state realizzate, quali esiti hanno prodotto e in che misura i finanziamenti erogati hanno contribuito al raggiungimento dei risultati;
b) in quale misura le iniziative realizzate hanno soddisfatto il fabbisogno;
c) quali iniziative di cui all'articolo 4, comma 3, lett. a), b), c) e d) sono state realizzate, qual è stato il loro grado di diffusione sul territorio e il livello di partecipazione raggiunto;
d) qual è stato il contributo dei soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi;
e) quali criticità sono state riscontrate nella fase di attuazione, quali sono state le soluzioni approntate per farvi fronte e l'entità degli oneri finanziari connessi all'attuazione della presente legge.
2. I contenuti della relazione saranno presentati al Consiglio e resi pubblici mediante il sito web del Consiglio regionale.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.