Attività

Clausole valutative: L.R. 1 febbraio 2016, n. 1 - Umbria

Norme in materia di politiche giovanili e integrazioni alla l. r. del 16 febbraio 2010, n. 14

Art. 28
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nella promozione e nello sviluppo delle politiche in favore dei giovani. A tal fine la Giunta regionale, a partire dall'anno successivo all'approvazione del primo Piano regionale di cui all' articolo 29, comma 1 , e successivamente entro il 30 novembre di ogni anno, presenta all'Assemblea legislativa una relazione che documenta e descrive:
a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse stanziate e utilizzate, i soggetti coinvolti, le modalità di selezione dei progetti, le caratteristiche dei beneficiari, nonché i risultati conseguiti attraverso la realizzazione degli interventi medesimi;
b) gli strumenti attivati per garantire l'integrazione delle politiche e dei programmi regionali in favore dei giovani nei diversi ambiti di intervento, evidenziando le eventuali criticità emerse;
c) lo sviluppo e il funzionamento dei Servizi Informagiovani, con particolare riferimento al grado di fruizione dei servizi medesimi da parte dei giovani e alla creazione della rete regionale di coordinamento dei Servizi Informagiovani di cui all' articolo 18, comma 1 ;
d) le iniziative intraprese per favorire la riqualificazione e la ristrutturazione degli spazi destinati all'aggregazione giovanile di cui all' articolo 19 ;
e) l'attivazione e il funzionamento del portale regionale dedicato ai giovani di cui all' articolo 20 , i dati relativi al numero medio di accessi al portale, nonché i dati e le informazioni riguardanti gli strumenti messi a disposizione per la creazione di una comunità digitale di giovani;
f) le attività realizzate in occasione della Giornata regionale dei giovani di cui all' articolo 22 ;
g) l'istituzione da parte dei comuni degli elenchi di cui al comma 1 ter, dell'articolo 2, della l.r. 14/2010 , come introdotto dall' articolo 27 della presente legge, nonché il numero di giovani che hanno richiesto l'iscrizione negli stessi.
2. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e cura la divulgazione dei risultati medesimi, anche attraverso il sito internet istituzionale dell'Assemblea legislativa e il portale regionale di cui all' articolo 20 .
3. I dati e i documenti prodotti ai fini del presente articolo vengono presi a riferimento per la redazione del Piano regionale per le politiche giovanili di cui all' articolo 6 e del Programma regionale di cui all' articolo 7 .
4. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 , per una migliore valutazione della presente legge.