Attività

Clausole valutative: L.R. 19 febbraio 2016, n. 1 - Friuli Venezia Giulia

Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater

Art. 54
Clausola valutativa
1. II Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale garantisce, con modalità da definire tra la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'accesso da parte dei competenti Organi consiliari alla banca dati informatica dell'Osservatorio regionale sulle politiche abitative di cui all'articolo 6 e, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di attuazione degli adempimenti previsti.
2. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza triennale la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che descrive lo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Programma regionale delle politiche abitative e dai relativi Piani annuali di attuazione, di cui all'articolo 4, e che contenga le seguenti informazioni e dati:
a) il numero delle domande presentate e di quelle accolte grazie ai vari interventi previsti dalla legge in rapporto alle risorse disponibili, alle caratteristiche dei beneficiari, in riferimento alle diverse tipologie di intervento;
b) quali sono i risultati del processo di riordino delle Ater in termini di contenimento dei costi di gestione e come il patrimonio di edilizia residenziale pubblica si è evoluto in termini di consistenza, distribuzione territoriale e grado di utilizzo rispetto alla situazione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) quali sono le modalità di attuazione degli interventi di sostegno alle locazioni da parte dei Comuni e quali sono le eventuali criticità riscontrate;
d) il numero delle domande presentate allo Sportello risposta casa e la soddisfazione del fabbisogno abitativo, mediante il raccordo tra domanda e offerta.
3. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
4. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di aggiornamento del Programma regionale delle politiche abitative di cui all'articolo 4.