Attività

Clausole valutative: L.R. 14 marzo 2016, n. 3 - Puglia

Reddito di dignità regionale e politiche per l'inclusione sociale attiva

Art. 15 Clausola valutativa.
1. Il Consiglio regionale ai sensi del comma 2 controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia
dei risultati ottenuti nel contrastare l'esclusione sociale e lavorativa delle persone che non dispongono di una
adeguata fonte di reddito e accedono alla misura di sostegno erogata nell'ambito del patto di inclusione.
2. Entro il trimestre successivo al primo anno di applicazione del provvedimento di cui all'articolo 13, la
Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che informa sulle caratteristiche operative
della misura di sostegno, anche con riguardo al ruolo svolto dai soggetti pubblici e privati coinvolti, descrive
le azioni e gli strumenti di risposta al bisogno attivati nei patti di inclusione, evidenzia le eventuali criticità
emerse e rendiconta l'impiego delle risorse.
3. La Giunta regionale, attraverso la struttura di cui all'articolo 14, comma 12, avvalendosi di soggetti di
ricerca indipendenti e qualificati nel settore, promuove la predisposizione di rapporti periodici di valutazione,
previa raccolta, elaborazione e analisi dei dati e delle informazioni necessarie ad analizzare i seguenti aspetti:
a) composizione delle domande presentate per ambito territoriale del servizio sociale dei comuni,
percentuali di accoglimento, cause di esclusione o decadenza e stima del tasso di copertura rispetto alla
platea dei potenziali aventi diritto;
b) caratteristiche sociali e condizione professionale dei richiedenti per fasce di ISEE, con riguardo all'età, al
genere, alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, al periodo di residenza nel territorio
regionale, alla scolarizzazione, alla formazione e ai precedenti lavorativi;
c) media delle ore prestate in tirocinio e tipologia di attività svolta nel periodo di fruizione della misura per
classi di beneficiari secondo ISEE di accesso e composizione del nucleo familiare;
d) distribuzione dei beneficiari per classi di importo e periodo di fruizione della misura e dimensione delle
fuoriuscite dalla situazione di bisogno grazie al godimento del beneficio;
e) esiti dei percorsi individuali di inclusione sociale;
f) impatto delle misure sulle condizioni socioeconomiche e lavorative dei beneficiari.
4. Il rapporto di cui al comma 3, è pubblicato sul sito dell'Osservatorio regionale delle politiche sociali della
Regione Puglia e rappresenta uno dei documenti di riferimento per la valutazione dell'impatto della misura,
anche ai fini del rifinanziamento della stessa.