Attività

Clausole valutative: L.R. 25 marzo 2016, n. 5 - Emilia Romagna

Norme per la promozione e il sostegno delle Pro-Loco

Art. 9
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
a) la diffusione delle convenzioni regolamentate dall'articolo 6 e come queste abbiano contribuito al miglioramento dell'attività delle Pro Loco, evidenziando le eventuali criticità riscontrate;
b) l'utilizzo dei contributi di cui all'articolo 7 destinati alle Pro Loco, alle rappresentanze regionali ed alle articolazioni provinciali delle strutture associative delle Pro Loco, indicando altresì i risultati conseguiti.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.