Attività
Clausole valutative: L.R. 23 marzo 2016, n. 5 - Piemonte
Art. 17.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e dal gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.
2. A tal fine la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima dell'adozione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) una descrizione del processo di creazione, implementazione e funzionamento della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, nonché delle iniziative, delle attività realizzate e dei costi del Centro regionale contro le discriminazioni di cui all'articolo 13;
b) un quadro sintetico dei casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, scorporati per provincia e causa di discriminazione;
c) le attività settoriali e le azioni positive realizzate per ciascun settore specifico in materia di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, le iniziative formative e di comunicazione realizzate in materia di prevenzione contrasto delle discriminazioni;
d) le proposte e le iniziative realizzate per concretizzare le indicazioni desumibili dalle attività di monitoraggio e valutazione della normativa e delle politiche regionali previste dagli articoli 4, comma 3 e 18, comma 2;
e) il contributo dato dal CORECOM e dal Difensore civico della Regione al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1;
f) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16, il suo grado di utilizzo, i criteri di accesso, il tipo e il numero delle domande ammesse e non ammesse alle disponibilità del Fondo e l'entità del contributo,
nonché le azioni svolte dalla Giunta regionale per informare i potenziali beneficiari della possibilità di accesso alle disponibilità del Fondo;
g) una descrizione dello stato di attuazione del Piano triennale di cui all'articolo 12, comma 3 e della presente legge, nonché delle eventuali criticità.
3. Le relazioni successive alla prima documentano, inoltre, gli effetti delle politiche in termini di contributo alla prevenzione, al contrasto, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale, fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dagli strumenti, dalle attività, dalle azioni e dagli interventi al perseguimento delle finalità dell'articolo 1;
b) l'evoluzione del fenomeno della discriminazione e della parità di trattamento sul territorio regionale nelle sue varie manifestazioni, anche in confronto alla situazione nazionale, attribuibile al complesso delle iniziative previste dalla legge;
c) una sintesi delle opinioni delle associazioni e degli enti che operano nel campo della lotta alla discriminazione e per la parità di trattamento anche derivanti dalle consultazioni periodiche e permanenti svolte ai sensi degli articoli 4, comma 5 e 12, comma 1.
4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi Piani triennali regionali di cui all'articolo 12, comma 3.
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate c on le risorse di cui all'articolo 19.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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