Attività

Clausole valutative: L.R. 24 marzo 2016, n. 2 - Lazio

Disciplina degli interventi per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo

Art. 6
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente:
a) il dettaglio dei programmi e dei progetti finanziati, contenente ciascuno una breve descrizione del progetto, i soggetti coinvolti, i risultati attesi e quelli raggiunti, i tempi di realizzazione e le criticità eventualmente emerse nonché il dettaglio del finanziamento ricevuto;
b) il numero, l’elenco e le caratteristiche aggregate dei soggetti beneficiari che hanno presentato apposita domanda;
c) il dettaglio dei finanziamenti erogati per le finalità della presente legge, voce per voce; d) le eventuali criticità riscontrate nel corso dell’attuazione della presente legge;
e) i risultati positivi riscontrati nel corso dell’attuazione della presente legge.