Attività

Clausole valutative: L.R. 2 maggio 2016, n. 9 - Piemonte

Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico

Art. 12.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all' articolo 3 , una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ;
b) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 2;
c) una descrizione degli interventi di formazione e aggiornamento di cui all' articolo 3 , nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi, con particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b) ;
d) una sintesi delle attività svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi di cui all' articolo 3, comma 1, lettera c) ;
e) una descrizione delle iniziative sostenute e promosse dalla Regione ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera b) e una sintesi delle informazioni quantitative del censimento inerente all'albo previsto dall' articolo 4, comma 2 ;
f) i finanziamenti, i benefici e i vantaggi economici per i quali la Regione abbia considerato, ai sensi dell' articolo 4, comma 3 , requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulle loro dimensioni economiche;
g) una relazione sugli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 10, comma 2 , con particolare riferimento alle disposizioni di cui all' articolo 5, comma 2 e all' articolo 6, comma 1 ;
h) le modalità specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge;
b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.
4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all' articolo 3 .
5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all' articolo 9 .