Attività
Clausole valutative: L.R. 20 giugno 2016, n. 8 - Lazio
Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nella quale sono, in particolare, indicati:
a) la quantità e la tipologia degli interventi effettuati;
b) le risorse finanziarie utilizzate, fermo restando quanto previsto all’articolo 10, comma 3
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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