Attività

Clausole valutative: L.R. 30 giugno 2016, n. 13 - Piemonte

Nuove disposizioni per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale. Abrogazione della legge regionale 3 settembre 1984, n. 49 (Norme per l'erogazione di contributi regionali ad enti, istituti, fondazioni e associazioni di rilievo regionale

Art. 7.
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della revisione dei criteri per l'ammissione alla tabella e delle modalità di accesso dei soggetti al contributo in base alle disposizioni di cui all'articolo 3, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione contenente le seguenti informazioni:
a) le finalità della legge programmate o perseguite nel periodo di riferimento;
b) il numero complessivo, la tipologia e le caratteristiche dei beneficiari inseriti in tabella, nonché l'entità dei finanziamenti assegnati;
c) le criticità emerse nell'attuazione della legge e le eventuali proposte di modifica dei criteri.
3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica, unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 9.