Attività

Clausole valutative: L.R. 9 giugno 2016, n. 16 - Abruzzo

Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo

Art. 14
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale, entro il mese di febbraio dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale, sulla base di monitoraggi dei Dipartimenti interessati, predispone e presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della presente legge, e in particolare sugli interventi ricompresi nel Programma operativo di cui all'articolo 13, al fine di valutarne la effettiva ricaduta sociale.
2. La relazione, in particolare, documenta:
a) lo stato di attuazione del Programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto;
b) le eventuali criticità emerse in sede di programmazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti.
3. La relazione indicata al comma 2 è resa pubblica, in particolare, mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.
4. Gli Enti partecipanti alla stesura del programma operativo di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, sono, annualmente, convocati dalla Direzione competente della Giunta regionale, al fine di monitorare l'attuazione degli interventi e proporre eventuali rimodulazioni.