Attività

Clausole valutative: L.R. 27 luglio 2016, n. 10 - Lazio

Interventi di lotta al tabagismo per la tutela della salute e dell'ambiente

Art. 8
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull’attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine trasmette, con cadenza biennale, alla commissione consiliare competente e al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali una relazione contenente:
a) il dettaglio degli interventi realizzati, indicando, in particolare, quelli della Regione, delle aziende sanitarie locali, degli enti locali e degli altri soggetti pubblici o privati, gli accordi definiti per l'attuazione degli stessi, il numero e i contenuti delle iniziative informative o formative e il grado di diffusione delle stesse sul territorio, i soggetti coinvolti nell'attuazione, nonché i beneficiari e il livello di partecipazione raggiunti;
b) le criticità o le difficoltà operative riscontrate nel corso dell'attuazione della presente legge e le eventuali soluzioni adottate per farvi fronte.
2. La Giunta regionale rende accessibili, anche sul proprio sito istituzionale, i dati e le informazioni raccolti per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.