Attività
Clausole valutative: L.R. 11 luglio 2016, n. 14 - Piemonte
Art. 23
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica, nonché di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle analisi dell'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro dell'andamento della domanda turistica in Piemonte e negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 14;
b) un quadro delle azioni, degli strumenti, delle iniziative, nonché delle risorse e del loro riparto e modalità di utilizzo, anche in relazione agli obiettivi e ai criteri di cui all'articolo 3;
c) una descrizione delle modalità di costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, e dell'istituzione degli IAT, nonché una sintesi delle loro attività;
d) una descrizione analitica dei contributi previsti al capo V, così come programmati, concessi ed erogati.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) una stima del contributo al movimento turistico in Piemonte attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge;
b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate al turismo.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 27.
E' possibile effettuare una ricerca delle clausole per anno di pubblicazione o per regione d'appartenza.
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