Attività

Clausole valutative: L.R. 11 luglio 2016, n. 14 - Piemonte

Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte

Art. 23
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica, nonché di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle analisi dell'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) un quadro dell'andamento della domanda turistica in Piemonte e negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all'articolo 14;
b) un quadro delle azioni, degli strumenti, delle iniziative, nonché delle risorse e del loro riparto e modalità di utilizzo, anche in relazione agli obiettivi e ai criteri di cui all'articolo 3;
c) una descrizione delle modalità di costituzione di DMO Turismo Piemonte e delle ATL, e dell'istituzione degli IAT, nonché una sintesi delle loro attività;
d) una descrizione analitica dei contributi previsti al capo V, così come programmati, concessi ed erogati.
3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:
a) una stima del contributo al movimento turistico in Piemonte attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge;
b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate al turismo.
4. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
5. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 27.