Attività

Clausole valutative: L.R. 30 settembre 2016, n. 17 - Emilia Romagna

Modifiche alla Legge Regionale 2 settembre 1991, n. 24 "disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufinel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale", in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"

Art. 31
Clausola valutativa
Dopo l'articolo 27 della legge regionale n. 24 del 1991 è inserito il seguente:
"Art. 27 bis Clausola valutativa"
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare una relazione che fornisca, fra l'altro, informazioni sui seguenti aspetti:
a) tipologia, caratteristiche e distribuzione territoriale del patrimonio tartuficolo;
b) andamento delle nuove abilitazioni e dei rinnovi periodici dei tesserini per la ricerca e raccolta del tartufo;
c) andamento delle procedure di riconoscimento, controllo e revoca delle tartufaie controllate;
d) andamento delle procedure di riconoscimento delle tartufaie coltivate;
e) modalità ed esiti dell'attività di vigilanza;
f) interventi e risultati delle attività di promozione del patrimonio tartufigeno e della tartuficoltura con particolare riguardo ai percorsi di valorizzazione dell'attività svolta dalle Associazioni locali, dagli enti pubblici e dai privati;
g) distribuzione dei contributi specificando la caratteristica dell'intervento, i beneficiari e l'ammontare delle risorse;
h) eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.".